Eurogendfor
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Eurogendfor
Alzi la mano chi sa cos'è l'Eurogendfor. Io, confesso, fino a oggi non l'avevo mai sentita manco lontanamente nominare. Aiutino? E' la nuova polizia militare sovranazionale europea. Per l'Italia, nuova destinazione dell'Arma dei Carabinieri. Sovranazionale, a piacere alle dipendenze o di autorità militari o di autorità civili (inzomma, non si sa a chi dovranno render conto), da usare per "gestire situazioni di crisi" - pure sul suolo europeo, per intenderci (manifestanti di tutt'Europa, stateve accuorti). Se qualcuno si vuol divertire a capirci qualcosa di più, il testo di legge di ratifica del trattato firmato a totale insaputa di tutti i cittadini nel 2007 è QUI
Ghinda- Utente Aficionado: 501-2000 post
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Re: Eurogendfor
Ci sono un sacco di cose chiare che non circolano sulla UE.
Poi c'è l'eterna leggenda ( o no? ) che dice che la UE riabiliti la pena di morte, cosa alquanto difficile dato che nessuna costituzione nazionale lo prevede.
Poi c'è l'eterna leggenda ( o no? ) che dice che la UE riabiliti la pena di morte, cosa alquanto difficile dato che nessuna costituzione nazionale lo prevede.
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Ambasciatrice dell'Ansia, dispensatrice di ansiolitici!


echo- Admin Echo86
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Re: Eurogendfor
Il Trattato di Lisbona non "riabilita" la pena di morte, ma incorpora in sé senza modifiche una sezione estremamente ambigua già presente nella Carta di Nizza (buona lettura e a ciascuno l'interpretazione che meglio crede):
"La morte non si considera cagionata in violazione del presente articolo [l'articolo che abolisce la pena di morte N.d.G.] se è il risultato di un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario
a) per garantire la difesa di ogni persona contro la violenza illegale;
b) per eseguire un arresto regolare o per impedire l'evasione di una persona regolarmente detenuta;
c) per reprimere, in modo conforme alla legge,una sommossa o una insurrezione.
Uno stato può prevedere nella propria legislazione la pena di morte per atti commessi in tempo di guerra o in caso di pericolo imminente di guerra; tale pena sarà applicata solo nei casi previsti da tale legislazione e conformemente alle sue disposizioni."
"La morte non si considera cagionata in violazione del presente articolo [l'articolo che abolisce la pena di morte N.d.G.] se è il risultato di un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario
a) per garantire la difesa di ogni persona contro la violenza illegale;
b) per eseguire un arresto regolare o per impedire l'evasione di una persona regolarmente detenuta;
c) per reprimere, in modo conforme alla legge,una sommossa o una insurrezione.
Uno stato può prevedere nella propria legislazione la pena di morte per atti commessi in tempo di guerra o in caso di pericolo imminente di guerra; tale pena sarà applicata solo nei casi previsti da tale legislazione e conformemente alle sue disposizioni."
Ghinda- Utente Aficionado: 501-2000 post
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